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Codice della Crisi di Impresa e della Insolvenza

“𝐂𝐚𝐥𝐚𝐭𝐢 𝐣𝐮𝐧𝐜𝐨 𝐜𝐡𝐢 𝐩𝐚𝐬𝐬𝐚 𝐥𝐚 𝐜𝐡𝐢𝐧𝐚”

(Proverbio Siculo con il quale si invita alla pazienza e alla forza, in attesa di tempi migliori).

Uno dei grandi problemi della riforma della crisi di impresa è che si fa e si crea una grande confusione. In altri termini tutti ne parlano ma in pochi sanno veramente cosa sta succedendo.

Titoli di giornali inutili volti a creare ancor di più confusione e indebolire la conoscenza delle imprese e degli imprenditori.

𝐒𝐚𝐫𝐞𝐛𝐛𝐞 𝐮𝐭𝐢𝐥𝐞 𝐞𝐯𝐢𝐝𝐞𝐧𝐳𝐢𝐚𝐫𝐞 𝐜𝐨𝐦𝐞 𝐯𝐚𝐫𝐢𝐞 𝐧𝐨𝐫𝐦𝐞 𝐫𝐢𝐜𝐨𝐧𝐝𝐮𝐜𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢 𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐭𝐞𝐦𝐚𝐭𝐢𝐜𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐂𝐫𝐢𝐬𝐢 𝐝𝐢 𝐈𝐦𝐩𝐫𝐞𝐬𝐚 𝐬𝐨𝐧𝐨 𝐩𝐢𝐞𝐧𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐢𝐧 𝐯𝐢𝐠𝐨𝐫𝐞 𝐝𝐚 𝐭𝐞𝐦𝐩𝐨.

Forse andrebbe meglio specificato il fatto che ci sono norme (inerenti la tematica delle Crisi di Impresa) già pienamente in vigore ed altre la cui entrata in vigore era stata sterilizzata (causa covid-19) e che, probabilmente, slitteranno ancora.

È infatti opportuno ricordare a tutti che una grossa parte del codice della crisi, quella riguardante la PREVENZIONE e le modifiche del codice civile come il 2086 secondo comma e il 2476 sesto comma sono in vigore già dal 16 marzo 2019 (sulla responsabilità degli amministratori delle srl)

In particolar modo è il comma 2 dell’articolo 2086 codice civile come modificato dal correttivo al codice della crisi a imporre all’imprenditore che operi in forma societaria o in forma collettiva il dovere di istituire un assetto organizzativo, un assetto amministrativo e contabile, adeguato alla natura e alle dimensioni della impresa, quindi un assetto coerente con la natura e con le dimensioni aziendali (al fine di prevenire possibili crisi).

𝐍𝐨𝐧 𝐚 𝐜𝐚𝐬𝐨 𝐢 𝐓𝐫𝐢𝐛𝐮𝐧𝐚𝐥𝐢 𝐬𝐭𝐚𝐧𝐧𝐨 𝐠𝐢à 𝐬𝐞𝐧𝐭𝐞𝐧𝐳𝐢𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐬𝐮𝐥𝐥𝐚 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐨𝐧𝐬𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭à 𝐩𝐚𝐭𝐫𝐢𝐦𝐨𝐧𝐢𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐞𝐠𝐥𝐢 𝐚𝐦𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢.

Infatti a Milano la prima sentenza emessa in tal senso risale al 18 ottobre 2019, per la mancata adozione di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili.

Quasi due anni e si è ancora a illudere gli imprenditori con il concetto di slittamento scritto a caratteri cubitali (???).

Il codice della crisi di impresa e dell’insolvenza è volto a rendere operativo all’interno delle aziende italiane un modus operandi di un ragionamento secondo un principio virtuoso.

Ciò che è in atto è una rivoluzione copernicana. Stiamo per partorire un corpo normativo in forza del quale le imprese non potranno più fallire piaccia o no a chi è ancora agganciato alle logiche della vecchia e gloriosa Legge Fallimentare che è del 1942.

Noi consulenti abbiamo il dovere di informare gli imprenditori del cambiamento non solo per un ragione di efficienza tipica ma anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi di impresa e per evitare la perdita della continuità aziendale per potersi attivare senza indugio per il ricorso ad uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

Si capisce bene dunque che la modifica introdotto all’articolo 2086 comma 2 è una modifica strutturale dell’assetto imprenditoriale e societario nazionale.

I principi e le linee guida indicati nell’intervista al Presidente della Commissione sembrano netti e chiari (ma andrebbero sperimentate decisamente PRIMA dell’entrata in vigore del Titolo II del CCII ):

1) introduzione di un sistema di pre-alert (Early Warning System) che anticipi le situazioni conclamate di crisi e non l’insolvenza prospettica (sul modello già in uso presso il sistema bancario);

2) procedura di assistenza e consulenza su base esclusivamente volontaria e stragiudiziale ANCHE per le microimprese e ruolo subordinato e meramente suppletivo del giudice solo in fase autorizzativa e di controllo;

3) abbandono del modello OCRI ed introduzione di una figura specializzata neutrale ed indipendente (CRO – Cheif Restructuring Officer);

4) Finalmente, recepimento normativo della differenza tra probabilità di crisi (stato di illiquidità = rischio di liquidità) e probabilità d’insolvenza (stato di dissesto patrimoniale = rischio patrimoniale).

Prepararsi sin da subito a questi cambiamenti, adottando un appropriato assetto organizzativo, potrebbe essere comunque utile in una ottica di equilibrata gestione di impresa in ambito economico, monetario e finanziario-patrimoniale.

A parere di chi scrive quelle elencate appaiono senz’altro novità stimolanti ed è chiaro che la nuova sfida a tutti gli operatori della crisi di impresa è già stata lanciata .

 

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